Ruoli e responsabilità nella gestione dei Rifiuti Sanitari

Nella tabella 1.5.1 sono riportati i principali ruoli e le relative responsabilità in merito alla gestione dei rifiuti all’interno delle strutture sanitarie. Per l’elaborazione di questa tabella sono stati utilizzati in particolare i documenti 5 e 7. N. Ruolo Principali deleghe e/o compiti 1 Responsabile della struttura sanitaria Al Responsabile della struttura sanitaria compete il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del D.P.R. 254/2003, in base all’art. 17. 2 Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro Il Responsabile della struttura sanitaria può nominare, all’interno del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (o di strutture simili), un Responsabile Tecnico cui spetta il compito, in particolare, di: - nominare i responsabili delle singole Unità Operative; - predisporre direttive per la raccolta dei ...
Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle ...
I Rifiuti Sanitari del Centro Estetico

Il Dpr n.254 del 15 luglio 2004, all’articolo 2, cita, tra le attività che devono rispettare gli adempimenti, anche i centri estetici che producono rifiuti che consistono principalmente nelle attrezzature taglienti monouso utilizzati, quali aghi, lamette e rasoi provenienti dall’attività di estetica e similari, che se utilizzati sulla cute, sono da considerarsi a contatto con il derma e quindi pericolosi a rischio infettivo. Un obbligo per le piccole e medie imprese del settore che vengono di fatto paragonate per quel che concerne il corretto smaltimento di oggetti taglienti lamette, aghi, rasoi, lamette alle attività sanitarie vere e proprie. In risposta alle richieste mosse dalle singole associazioni di categoria, il Ministero ha
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento

Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento 1. I rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del recepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento dei chemioterapici antiblastici puo’ avvenire negli impianti di incenerimento gia’ autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 2. I rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2) e 3), devono essere gestiti con le stesse modalita’ dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto ...
Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati

Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati 1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovra’ essere aggiunta la data della sterilizzazione. 2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano ...
Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 1. Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta ...
Rifiuti Sanitari Pericolosi Solidi

Sono considerati RSP a rischio infettivo i rifiuti il cui rischio prevalente è quello infettivo e si verifichino le seguenti condizioni 1) Rifiuti contaminati da: sangue o liquidi biologici che contengano sangue in quantità tale da renderlo visibile feci o urine, nel caso in cui sai ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardio o liquido amniotico. Quali:
Rifiuti Sanitari Pericolosi Liquidi

Sono considerati rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo i rifiuti in cui il rischio prevalente è quello chimico e sono costituiti da: Bagni esausti di fissaggio della Radiologia; Bagni esausti di sviluppo della Radiologia; Liquidi di scarto del Laboratorio Analisi; Liquidi di scarto del Centro Immunotrasfusionale; Liquidi di scarto di Anatomia Patologica; Liquidi di scarto delle UU. OO., quali la Glutaraldeide, ecc.. Contenitori da utilizzare: Taniche e bidoni in materiale rigido forniti dalla ditta autorizzata, di colore identificato (ad es. bianco), contrassegnati dalla lettera R o vasche di raccolta collegate direttamente alle diverse attrezzature dei vari laboratori o della radiologia. Confezionamento: Nel caso in cui non
Il deposito temporaneo

Il deposito temporaneo deve avvenire in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori ai 200 litri il deposito temporaneo può raggiungere i 30 giorni. Il locale deve essere facilmente raggiungibile e dall’esterno per permettere il caricamento dei rifiuti sui mezzi di trasporto delle ditte autorizzate. I contenitori vengono depositati in un locale all’interno dell’unità operativa, nel deposito temporaneo dal quale verranno prelevati dal personale addetto al trasporto, con una frequenza concordata in modo da ridurre al minimo i tempi di permanenza del contenitore una volta chiuso.
DPR n. 254 del 15 luglio 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n.254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. (G.U. n. 211 del 11-9-2003) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle ...


