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Rifiuti Sanitari e Tracciabilità del farmaco

L’Art. 3, comma 1 del DM 15.07.04 (Istituzione di una Banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo) prevede che a ciascuno dei soggetti che compongono la filiera logistica del farmaco sia assegnato dal Ministero della salute un identificativo univoco, eventualmente distinto per diverse sedi territoriali del soggetto stesso. Il Ministero ha quindi previsto l’assegnazione di un codice identificativo univoco a tutti i siti logistici presenti sul territorio nazionale autorizzati alla produzione, alla distribuzione all’ingrosso, alla vendita al pubblico, alla somministrazione ed allo smaltimento di medicinali. La finalità è quella di individuare in modo puntuale i luoghi fisici in cui vengono movimentati i medicinali, al fine di monitorare adeguatamente l’intera rete di distribuzione dal ...

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I Rifuti Sanitari nel nuovo decreto sviluppo

Cosa cambia con il nuovo decreto sviluppo nella gestione dei Rifiuti Sanitari? Sono in arrivo diverse novità nella gestione dei rifiuti, che verranno introdotte dal nuovo decreto sviluppo in fase di approvazione. In particolar modo l’ Art.57, detterebbe una semplificazione in materia di rifiuti a rischio infettivo, per tutte quelle attività, quali; Centri estetici, Tattuatori, centri per manicure, pedicure ecc …tutte aventi rifiuti pericolosi configurabili in aghi, siringhe ed oggetti taglienti venuti a contatto con il derma e quindi attribuibili al codice Cer 180103, ai i quali verrebbe permesso  il trasporto in conto proprio, con  l’obbligo di isrizione all’Albo Gestori ex art. 212, c.8, fino all’Impianto di termodistruzione per una quantità massima di 30Kg/Lt giorno. La semplice compilazione e tenuta ...

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Sistri e la gestione dei rifiuti sanitari

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento su alcune criticità per la gestione dei rifiuti sanitari nell’ambito del Sistri La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (nella riunione del 7 Luglio) ha approvato un documento relativo ad alcune criticità per la gestione dei rifiuti sanitari nell’ambito del sistema SISTRI. Il documento è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it Riportiamo di seguito il testo integrale Applicazione sistri in materia di rifiuti sanitari La gestione dei rifiuti sanitari attraverso il sistema SISTRI ha evidenziato una serie di criticità, in merito alle quali le Regioni hanno effettuato un approfondito confronto, ai fini di definire una applicazione omogenea e condivisa. L’esigenza nasce dal fatto che la ...

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Ruoli e responsabilità nella gestione dei Rifiuti Sanitari

Nella tabella 1.5.1 sono riportati i principali ruoli e le relative responsabilità in merito alla gestione dei rifiuti all’interno delle strutture sanitarie. Per l’elaborazione di questa tabella sono stati utilizzati in particolare i documenti 5 e 7. N. Ruolo Principali deleghe e/o compiti 1 Responsabile della struttura sanitaria Al Responsabile della struttura sanitaria compete il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del D.P.R. 254/2003, in base all’art. 17. 2 Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro Il Responsabile della struttura sanitaria può nominare, all’interno del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (o di strutture simili), un Responsabile Tecnico cui spetta il compito, in particolare, di: - nominare i responsabili delle singole Unità Operative; - predisporre direttive per la raccolta dei ...

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Rifiuti sanitari radioattivi

I rifiuti radioattivi possono essere classificati in tre categorie, sulla base del loro tempo di decadimento: 1. PRIMA CATEGORIA: in questa categoria sono classificati i rifiuti radioattivi che, per decadere a concentrazioni di radioattività inferiori ai valori di cui ai commi b) e c) del punto 2 dell’art. 6 del D.M. 14 luglio 19709, richiedono tempi dell’ordine di mesi, sino ad un tempo di alcuni anni. Questi rifiuti provengono essenzialmente dagli impieghi medici, industriali e di ricerca, che utilizzano generalmente radionuclidi caratterizzati da tempi di decadimento relativamente brevi (tranne alcuni casi specifici quali quelli del 3H e de 14C) e, nella maggior parte dei casi, inferiori ai 2 mesi. 2. SECONDA CATEGORIA: appartengono a questa categoria i rifiuti che richiedono ...

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Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di gestione e smaltimento

Le tipologie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione sono elencate alla lettera h), comma 1 dell’articolo 2 Definizioni del D.P.R. 254/2003 ed in particolare sono costituite da: 1. farmaci scaduti o inutilizzabili 2. medicinali citotossici e citostatici e materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi 3. organi e parti anatomiche non riconoscibili 4. piccoli animali da esperimento 5. sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope.

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Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

In base alla lettera d) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono così definiti: d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell’allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002: 1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonche’ da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all’allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 6267, e successive modificazioni 2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell’allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: 2a) provengano ...

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Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo

Secondo la lettera c) del comma 1 dell’art. 2 Definizioni del D.P.R. 254/2003, appartengono a questa categoria i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II dello stesso regolamento e nell’allegato E della Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 09/04/2002 (le due normative risultano, a tale riguardo, sostanzialmente coincidenti), compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati da un * nel codice CER aggiornato con la direttiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002. Talvolta, i rifiuti appartenenti a tale categoria prendono il nome di

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Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani

Le tipologie di rifiuti sanitari assimilati agli urbani sono elencate alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 definizioni del D.P.R. 254/2003, ed in particolare sono costituite da: • i rifiuti connessi alle attività di ristorazione (preparazione dei pasti, residui e scarti) a condizione che per questi non siano ravvisate clinicamente patologie trasmissibili attraverso di essi; • i rifiuti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata (vetro, carta, plastica, ecc.) e i rifiuti non pericolosi in genere che siano assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 21 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 22/1997; • la spazzatura, gli indumenti e lenzuola monouso o di cui

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Rifiuti sanitari non pericolosi

Si presenta un elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle tipologie di rifiuti sanitari non pericolosi. Tale elenco è stato ricavato a partire dall’allegato D della Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 09/04/2002 e dall’allegato I del D.P.R. 254/2003, (le due normative risultano, a tale riguardo, sostanzialmente coincidenti). Tab. 1.3.1.1 – Rifiuti sanitari speciali non pericolosi in base all’allegato D della Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 09/04/2002 e all’allegato I del D.P.R. 254/2003. N. Composizione Tipo rifiuto Regime giuridico 1 Rifiuti taglienti inutilizzati C.E.R. 180101 o 180201 Aghi, siringhe, lame, rasoi Rifiuti speciali non pericolosi 2 Farmaci scaduti o inutilizzabili C.E.R. 180109 o 180208 Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici Rifiuti speciali non pericolosi; tali rifiuti richiedono ...